Con la pubblicazione del testo della legge “Palestre Aperte” entra ufficialmente in vigore una riforma attesa da anni dal mondo sportivo italiano. Il provvedimento, approvato all’unanimità dal Parlamento, introduce importanti novità nell’utilizzo delle palestre scolastiche da parte delle associazioni e società sportive dilettantistiche, favorendo una maggiore disponibilità degli impianti per l’attività sportiva sul territorio.

La legge consente infatti l’utilizzo delle palestre anche nei periodi di chiusura delle scuole e offre alle società sportive senza fini di lucro la possibilità di realizzare interventi di ammodernamento e riqualificazione delle strutture, ottenendo forme di utilizzo agevolato proporzionate agli investimenti effettuati. Un passo significativo per sostenere la crescita dello sport di base e garantire maggiori opportunità di pratica sportiva a migliaia di giovani.

La Federazione Italiana Pallavolo ha sostenuto con convinzione questo percorso normativo, ritenendolo uno strumento fondamentale per favorire l’accesso agli impianti e rafforzare il ruolo sociale ed educativo delle società sportive.

Di seguito si riporta il testo della legge (in grassetto le principali novità introdotte).

LEGGE 7 APRILE 2026, N. 53 (GU n. 94 del 23.04.2026) 
Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nonché al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 38, in materia di utilizzazione degli impianti sportivi scolastici da parte delle associazioni o società sportive. 

DECRETO LEGISLATIVO 16 APRILE 1994, N. 297 
Art. 96 – Uso delle attrezzature delle scuole per attività diverse da quelle scolastiche 
1.    Per lo svolgimento delle attività rientranti nelle loro attribuzioni, è consentito alle regioni ed agli enti locali territoriali l’uso dei locali e delle attrezzature delle scuole e degli istituti scolastici dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione, secondo i criteri generali deliberati dai consigli scolastici provinciali ai sensi della lettera f) dell’articolo 22.  

2.    A tal fine sono stipulate apposite convenzioni tra le regioni e gli enti locali territoriali con i competenti organi dello Stato.  

3.    In esse sono stabiliti le procedure per l’utilizzazione dei locali e delle attrezzature, i soggetti responsabili e le spese a carico della regione per il personale, le pulizie, il consumo del materiale e l’impiego dei servizi strumentali.  

4.    Gli edifici e le attrezzature scolastiche possono essere utilizzati fuori dell’orario del servizio scolastico per attività che realizzino la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile; il comune o la provincia hanno facoltà di disporne la temporanea concessione, previo assenso dei consigli di circolo o di istituto, nel rispetto dei criteri stabiliti dal consiglio scolastico provinciale. Resta fermo quanto previsto dal comma 4-bis. 

4bis. Con apposite convenzioni il comune o la provincia, sentite le istituzioni scolastiche interessate, mettono a disposizione delle società e delle associazioni sportive gli impianti sportivi scolastici e le relative attrezzature al di fuori dell’orario di svolgimento del servizio scolastico e delle attività extracurricolari previste dal piano triennale dell’offerta formativa nonché nel periodo che intercorre tra la fine e l’inizio delle lezioni dell’anno scolastico. I consigli di circolo o di istituto possono negare l’assenso all’utilizzo delle palestre, delle aree di gioco e degli impianti sportivi scolastici nei casi previsti dall’articolo 6, comma 4-bis, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n.38. Sono posti a carico del concessionario gli obblighi di gestione, cura e pulizia delle attrezzature e degli impianti sportivi scolastici nonché gli adempimenti occorrenti per garantire la funzionalità degli stessi al termine di ogni utilizzo. Dall’attuazione delle convenzioni di cui al primo periodo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 

5.    Le autorizzazioni sono trasmesse di volta in volta, per iscritto, agli interessati che hanno inoltrato formale istanza e devono stabilire le modalità dell’uso e le conseguenti responsabilità in ordine alla sicurezza, all’igiene ed alla salvaguardia del patrimonio.  

6.    Nell’ambito delle strutture scolastiche, in orari non dedicati all’attività istituzionale o nel periodo estivo, possono essere attuate, a norma dell’articolo 1 della legge 19 luglio 1991 n. 216, iniziative volte a tutelare e favorire la crescita, la maturazione individuale e la socializzazione della persona di età minore al fine di fronteggiare il rischio di coinvolgimento dei minori in attività criminose.  


DECRETO LEGISLATIVO 28 FEBBRAIO 2021, N. 38 
Art. 5 – Associazioni e Società sportive senza fini di lucro 
1. Le Associazioni e le Società Sportive senza fini di lucro possono presentare all’ente locale, sul cui territorio insiste l’impianto sportivo da rigenerare, riqualificare o ammodernare, un progetto preliminare accompagnato da un piano di fattibilità economico finanziaria per la rigenerazione, la riqualificazione e l’ammodernamento e per la successiva gestione con la previsione di un utilizzo teso a favorire l’aggregazione e l’inclusione sociale e giovanile. Se l’ente locale riconosce l’interesse pubblico del progetto, affida direttamente la gestione gratuita dell’impianto all’associazione o alla società sportiva per una durata proporzionalmente corrispondente al valore dell’intervento e comunque non inferiore a cinque anni. 

1bis. Le Associazioni e le Società Sportive senza fini di lucro possono presentare all’ente locale, sul cui territorio insiste l’impianto sportivo scolastico da rigenerare, riqualificare o ammodernare, un progetto per la rigenerazione, la riqualificazione o l’ammodernamento dell’impianto stesso. Se l’ente locale riconosce l’interesse pubblico del progetto, stipula una convenzione con l’associazione o la società sportiva per l’uso gratuito dell’impianto per una durata proporzionalmente corrispondente al valore dell’intervento. Dall’attuazione delle convenzioni di cui al secondo periodo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 

Art. 6 – Uso degli impianti sportivi 
1.    L’uso degli impianti sportivi in esercizio da parte degli enti locali territoriali è aperto a tutti i cittadini e deve essere garantito, sulla base di criteri obiettivi, a tutte le società e associazioni sportive.  

2.    Nei casi in cui l’ente pubblico territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione è affidata in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d’uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l’individuazione dei soggetti affidatari.  

3.    Gli affidamenti di cui al comma 2 sono disposti nel rispetto delle disposizioni del Codice dei contratti pubblici e della normativa euro-unitaria vigente.  

4.    Le palestre, le aree di gioco e gli impianti sportivi scolastici, compatibilmente con le esigenze dell’attività didattica e delle attività sportive della scuola, comprese quelle extracurricolari ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, devono essere posti a disposizione di società e associazioni sportive dilettantistiche aventi sede nel medesimo comune in cui ha sede l’istituto scolastico o in comuni confinanti anche ai fini dello svolgimento delle sedute di allenamento e delle gare ufficiali. 

4bis. Per le finalità di cui al comma 4, i consigli di istituto o di circolo, all’atto dell’approvazione o dell’aggiornamento del piano triennale dell’offerta formativa, comunicano all’ente proprietario le attività didattiche e sportive della scuola, di cui al medesimo comma 4, che impediscono l’utilizzo, anche parziale, delle palestre, delle aree di gioco e degli impianti sportivi scolastici. 

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Fabrizio D'Alessandro
Responsabile comunicazione CR FIPAV Puglia